DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI
13 -La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione , di ispezione o perquisizione personale , nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .
In casi eccezionali di necessità ed urgenza , indicati tassativamente dalla legge , l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori , che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se qusta non li convalida nelle successive quarantotto ore , si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà .
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva .
( Questa pubblicazione segue quella dei PRINCIPI FONDAMENTALI - La COSTITUZIONE ,grazie al cielo , non va mai in vacanza !)
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