giovedì 2 luglio 2015
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA . Art. 42
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - Titolo III - Rapporti Economici - Art. 42 /* La proprietà è pubblica o privata.I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati./* La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti./*La proprietà privata può essere,nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzi,espropriata per motivi d'interesse generale./*La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
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