TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI */Art.
44.Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,promuove ed impone la bonifica delle terre,la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
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