mercoledì 15 marzo 2017
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : ART. 51
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - Titolo III - Rapporti Economici - Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di dsporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
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