sabato 23 settembre 2017

La COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA :art. 56

Parte Seconda- Ordinamento della Repubblica-Titolo I - Il Parlamento*/ Sezione 1 Le Camere .56.La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessun commento: