PARTE SECONDA -ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - TITOLO I ,Il Parlamento -Sezione I- Le Camere / ART. 63. Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei Deputati.
Nessun commento:
Posta un commento