martedì 11 settembre 2018
La COSTITUZIONE della REPUBBLICA : art. 64 .
Parte Seconda - ORDINAMENTO della REPUBBLICA / Titolo I - Il Parlamento - Sezione 1 - Le Camere */ Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche : tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.Le deliberazioni di ciscuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la COSTITUZIONE prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
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