giovedì 18 ottobre 2018

La COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA : art. 65

Parte Seconda- Ordinamento della Repubblica / Titolo I-Il Parlamento /Sezione I - Le Camere - Art. 65 La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore . Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

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