mercoledì 22 maggio 2019
La COSTITUZIONE della Repubblica Italiana :Art. 72
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica - Titolo I - Il Parlamento - Sezione II- La formazione delle leggi. ART. 72 " Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti , composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari..." segue.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento