venerdì 20 settembre 2019
LA COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA - Art.75
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA-Sezione seconda / La formazione delle leggi.Art. 75. E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali.Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. ( segue ).
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