ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - La formazione delle leggi . ART. 81 - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
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