Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica - Titolo I - Il Parlamento -Sezione II La formazione delle leggi : Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzionalità dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.
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