LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Parte Seconda - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO II - Il Presidente della Repubblica
Art 84 - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica,
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
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