mercoledì 29 giugno 2011

La COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA

 

PARTE PRIMA
Diritti e Doveri dei Cittadini
Titolo I - Rapporti civili
20 - Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione ,capacità giuridica e ogni forma di attività .
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1 commento:

edwin ha detto...

...nè di speciali sgravami, verrebbe da dire. ma questa è tutt'altra storia che appartiene ad altro Paese, ad altra Carta, ad altra sensibilità.