Parte Seconda - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA -Titolo I - Il Parlamento - Sezione I- Le Camere */
Art. 58 I senatori sono eletti a suffragio universale diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.
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