mercoledì 17 aprile 2019

La COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA : art. 71

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA- Titolo I / Il Parlamento - Sezione II - La formazione delle leggi / ART. 71 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

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