TITOLO I - Rapporti civili
ART. 14 . Il domicilio è inviolabile .
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri , se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale .
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali .
( I precedenti 13 articoli della nostra Costituzione sono già proposti nel blog )
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