martedì 19 novembre 2013

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA .

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo III - Rapporti economici

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi .
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