mercoledì 25 ottobre 2017

La nostra COSTITUZIONE : art. 57

Parte Seconda ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - Titolo I - Il Parlamento - Sezione 1 - Le Camere */ ART. 57 . Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni , previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni , quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

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