martedì 5 dicembre 2017

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : art.58

Parte Seconda - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA -Titolo I - Il Parlamento - Sezione I- Le Camere */ Art. 58 I senatori sono eletti a suffragio universale diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

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