sabato 3 agosto 2019

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : Art. 74

Parte Seconda - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - SEZIONE II - La formazione delle leggi .*/ ART. 74. Il Presidente della Repubblica , prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

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