lunedì 18 novembre 2019

La COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA : Art. 77

Art. 77. Il Governo non può , senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.....

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