giovedì 12 marzo 2020

LA COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA : Art. 78 e 79

Art. 78 - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.*/ Art. 79- L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La Legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

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