venerdì 9 luglio 2021

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Art. 85 - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
 

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