mercoledì 18 aprile 2012

La COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA .


DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I - Rapporti Civili
25 . Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.


( Gli articoli precedenti al 25 sono visionabili digitando le tre parole indicative, sulla fascetta in alto a sinistra e quindi cliccando sul simbolo della ricerca )
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