mercoledì 19 ottobre 2011

La COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA.

 

Parte Prima -DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI-Titolo I - Rapporti civili .
21.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti,per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi,quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria,il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,che devono immediatamente,e non mai oltre ventiquattro ore successive,fare denunzia all'Autorità giudiziaria...( segue ).
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