mercoledì 19 ottobre 2011

La COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA .

 

...a completamento del post precedente :
"...Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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